A partire dal 1° gennaio 2023 le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus in fase di trasmigrazione dai precedenti registri a quello unico nazionale del Terzo settore dovranno approvare le modifiche in assemblea straordinaria con le indicazioni previste dal proprio statuto
È cessata il 31 dicembre scorso la facoltà per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) in “trasmigrazione”, oltre che per le Onlus, di modificare i propri statuti alle norme imperative disposte dal codice del Terzo settore utilizzando le procedure semplificate dell’assemblea ordinaria (art. 101, c.2 dello stesso codice).
Ciò significa che se gli uffici del Runts dovessero richiedere alle Odv e Aps che hanno completato o che sono ancora soggette al procedimento di “trasmigrazione” delle modifiche allo statuto per adeguarlo alle menzionate norme imperative, l’ente non potrà più adottare tali modifiche con le maggioranze semplificate dell’assemblea ordinaria ma lo dovrà fare in assemblea straordinaria secondo le maggioranze (solitamente rafforzate) previste dal proprio statuto.
Si auspica che tale possibilità possa essere reintrodotta con la legge di conversione del decreto “Milleproroghe” (dl n. 29 dicembre 2022, n. 198).
Per quanto riguarda gli adempimenti da porre in essere per gli enti “trasmigrati” a seguito di silenzio assenso, si rinvia agli articoli “Registro unico Terzo settore, pubblicati i primi tre elenchi di enti trasmigrati” e “Trasmigrazione al registro unico terzo settore: le indicazioni per gli enti che non hanno ricevuto comunicazioni”.