Obbligo di comunicazione preventiva nelle prestazioni occasionali

L’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215 ha introdotto l’obbligo di una comunicazione preventiva dal committente all’Ispettorato territoriale del lavoro sull’attivazione delle prestazioni occasionali.

Le prestazioni occasionali sono uno strumento frequentemente usato dagli enti del terzo settore per retribuire alcune prestazioni lavorative caratterizzate dall’autonomia, dall’occasionalità e dalla non abitualità del lavoratore.

Il compenso del prestatore è sottoposto a una ritenuta d’acconto del 20% da versare entro il 16 del mese successivo alla prestazione lavorativa.

Fino a un compenso massimo di €.5.000,00 non ci sono obblighi previdenziali ulteriori, mentre  al superamento di questa soglia sono dovuti i contributi previdenziali nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente.

Sino al 21 dicembre 2021 per attivare questo tipo di attività era sufficiente che il lavoratore emettesse, una volta percepito il compenso, una nota con l’indicazione del compenso e della ritenuta con apposizione di un marca da bollo da 2,00 euro per gli importi superiori a 77,47 euro.

L’incarico e la modalità di svolgimento dello stesso potevano essere formalizzate attraverso un contratto o una lettera d’incarico, ma potenzialmente l’incarico può essere conferito anche tramite accordi verbali.

Dal 21 dicembre invece a scopo di evitar un uso improprio di questa forma di rapporto di lavoro e a scopo di monitoraggio dello strumento è obbligatorio provvedere a una comunicazione preventiva prima dell’avvio del rapporto del lavoro. La nota del Ministero del lavoro del 29 dicembre 2021 (inserire link)  approfondisce le modalità di applicazione pratica della nuova normativa.

La comunicazione è da inviare competente per territorio seguendo le procedure previste per il lavoro intermittente tramite l’apposito portale sul sito del ministero, posta elettronica, sms o fax.

In attesa dell’integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la comunicazione andrà eseguita attraverso l’invio di un’email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio. 

Gli indirizzi per le province di Modena e Ferrara sono:

ITL.modena.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021.
In relazione ai rapporti già in essere al 21 dicembre 2021, è possibile l’invio della comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota, ovvero entro il 18 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della Nota, la comunicazione andrà eseguita prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

La mail dovrà contenere:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  •  sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta
  • corrispettivo previsto se già determinato.

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in

qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività di lavoro.

In caso di mancata comunicazione o ritardo nella comunicazione è prevista la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale.

L’obbligo di preventiva comunicazione riguarda unicamente le prestazioni occasionali come descritte dal all’art. 2222 del codice civile sul contratto di opera e considerati ai fini della tassazione redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del Testo unico delle imposte sui redditi.

L’obbligo di comunicazione non si applica alle prestazioni coordinate e continuative, alle  prestazioni di lavoro occasionale accessorio attraverso i buoni inps o vaucher lavoro, alle prestazioni di lavoro effettuate da professionisti dotati di partita iva e alle prestazioni di lavoro intermediati da piattaforme digitali.

La nota specifica inoltre che sono tenuti all’adempimento solo i soggetti che operano in qualità di imprenditori. Pertanto le persone fisiche che si avvalgano di prestazioni occasionali non sono tenute all’obbligo, ma per gli enti del terzo settore pur non qualificandosi come imprenditori in via prudenziale è opportuno fare la comunicazione a meno che non intervengano interpretazioni autentiche che li escludano dall’obbligo di comunicazione.