Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto correttivo che modifica il provvedimento approvato a marzo 2021. Ecco un’analisi di alcuni aspetti contenuti nel provvedimento in attesa di ulteriori precisazioni sui punti ancora poco chiari
Sulla Gazzetta ufficiale del 2 novembre è apparso il correttivo al decreto di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (dlgs 5 ottobre 2022, n. 163 correttivo del dlgs 36/2021). Si tratta di uno dei cinque pilastri su cui si fonda la più complessiva riforma dell’ordinamento sportivo.
Sulla sua entrata in vigore ci sono ancora dubbi: è prevista per il primo gennaio 2023 ma significative sono le pressioni per ottenerne la posticipazione che potrebbe essere formalizzata nella prossima legge di bilancio.
Esaminiamo qui sinteticamente solo tre aspetti fondamentali del correttivo, ossia:
- l’armonizzazione tra riforma dell’ordinamento sportivo e codice del Terzo settore;
- la disciplina dei cosiddetti lavoratori sportivi;
- l’individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive.
L’armonizzazione tra riforma dell’ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore
Il correttivo evidenzia la possibilità per le organizzazioni sportive di assumere entrambe le qualifiche, prevedendo che gli enti del Terzo settore siano soggetti esclusivamente alle disposizioni relative allo svolgimento dell’attività sportiva e per quanto concerne gli altri aspetti, solo se compatibili con la disciplina del terzo settore.