Anche il segretario comunale può vidimare il registro dei volontari

Lo chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in una nota in risposta a un quesito del Comune di Stanghella in quanto rientra tra le figure abilitate e quindi i pubblici ufficiali 

Arrivano importanti chiarimenti in merito ai soggetti legittimati a vidimare il registro dei volontari con la nota n. 12675 del 14 settembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Per approfondire il tema si rimanda all’articolo “Tutte le novità del decreto sull’assicurazione dei volontari”.

Il quesito è stato formulato dal Comune di Stanghella (Pd) ed ha avuto ad oggetto la figura del segretario comunale, il quale veniva richiamato espressamente fra i soggetti legittimati a vidimare il registro dei volontari dal precedente decreto ministeriale 14 febbraio 1992, e invece non viene più menzionato dal nuovo decreto ministeriale 6 ottobre 2021: quest’ultimo stabilisce infatti che tale operazione possa essere effettuata “da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato”.

La Prefettura di Padova, interpellata sul punto dal menzionato Comune, ha risposto che nella definizione di “pubblico ufficiale a ciò abilitato” debba rientrare anche il segretario comunale; la stessa Prefettura ha però richiesto un’interpretazione autentica della disposizione alla Direzione generale del Terzo settore del Ministero del Lavoro.

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