L’obbligo vale per le organizzazioni che hanno ricevuto importi pari o superiori a 10mila euro. Nel conteggio è esclusa la quota del 5 per mille. Tutte le indicazioni per non sbagliare e un fac-simile per la compilazione
Entro il prossimo 30 giugno gli enti non profit che hanno ricevuto contributi pubblici nell’esercizio precedente pari o superiori a 10mila euro dovranno procedere alla loro pubblicazione.
Ecco alcune indicazioni.
I soggetti interessati: associazioni, fondazioni e Onlus
L’obbligo in questione si applica in primo luogo alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:
- delle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- dei soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
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