Con una nota esplicativa il Ministero del Lavoro chiarisce che gli enti del terzo settore non imprenditori non sono tenuti all’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro nelle prestazioni occasionali
Avevamo già avuto modo di trattare del nuovo adempimento previsto dall’art 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha introdotto l’obbligo di una comunicazione preventiva dal committente all’Ispettorato territoriale del lavoro sull’attivazione delle prestazioni occasionali.
Sebbene la nota esplicativa sulla nuova normativa del Ministero del lavoro del 29 dicembre 2021 esplicitasse che la normativa si applica solo a chi è imprenditore rimanevano dei dubbi su come muoversi per gli enti del terzo settore.
L’Ispettorato Nazionale del lavoro in una nota congiunta con il Ministero del lavoro del 27 gennaio 2022 chiarisce che gli Enti del Terzo settore, che svolgono esclusivamente attività non commerciale, non sono ricompresi tra i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione preventiva per i lavoratori occasionali. Tale obbligo, ricorda l’INL, riguarda “esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”.
Tuttavia, laddove tali enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa “sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale”.
In sintesi quindi gli ETS che non svolgono attività di impresa non sono soggetti alla comunicazione preventiva degli incarichi di collaborazione occasionale e restano invece tenuti alla comunicazione gli ETS titolari di partita IVA per i lavoratori impiegati nell’ attività svolta in modo imprenditoriale.
Un chiarimento esplicito particolarmente gradito agli enti del terzo settore, soprattutto di piccola dimensione, che si vedono così liberati ( nella maggioranza dei casi) da un ulteriore adempimento.