Con la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dello scorso 2 dicembre arrivano nuove indicazioni per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale già dotate di personalità giuridica
Arrivano i chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di enti in trasmigrazione al registro unico nazionale del Terzo settore già dotati di personalità giuridica.
Con la nota n. 18655 del 2 dicembre 2022, infatti, il Direzione generale ha risposto ad un quesito dell’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) della Regione Toscana, avente ad oggetto la “trasmigrazione” di enti già dotati di personalità giuridica.
La questione riguarda nello specifico le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) già in possesso di personalità giuridica, in quanto iscritte nei registri regionali o prefettizi ai sensi del dpr 361 del 2000, e che risultano iscritte al Runts nella sezione di provenienza tramite il meccanismo del silenzio assenso a seguito della decorrenza dei termini della “trasmigrazione”. Per approfondire il tema, si rimanda agli articoli “Registro unico Terzo settore, pubblicati i primi due elenchi di enti trasmigrati” e “Trasmigrazione al registro unico terzo settore: le indicazioni per gli enti che non hanno ricevuto comunicazioni”.
Nel caso in esame, anche qualora gli enti non si siano attivati spontaneamente durante il processo di “trasmigrazione” (presentando all’ufficio Runts, per il tramite del notaio, i documenti fondamentali, quali lo statuto modificato e l’attestazione della sussistenza del patrimonio minimo), l’iscrizione al registro unico per silenzio assenso ha comportato anche per essi la sospensione dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche regionali o prefettizi (sulla base dell’art.22, c.1-bis del codice del Terzo settore).